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RGPD: il diritto di ottenere una «copia» dei dati personali implica che sia consegnata all’interessato una riproduzione fedele e intelligibile dell’insieme di tali dati

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Sentenza della Corte (Prima Sezione) nella causa C-487/21 | Österreichische Datenschutzbehörde e CRIF - 4 maggio 2023


Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

1) L’articolo 15, paragrafo 3, prima frase, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati),

deve essere interpretato nel senso che:

il diritto di ottenere dal titolare del trattamento una copia dei dati personali oggetto di trattamento implica che sia consegnata all’interessato una riproduzione fedele e intelligibile dell’insieme di tali dati. Detto diritto presuppone quello di ottenere copia di estratti di documenti o addirittura di documenti interi o, ancora, di estratti di banche dati contenenti, tra l’altro, tali dati, se la fornitura di una siffatta copia è indispensabile per consentire all’interessato di esercitare effettivamente i diritti conferitigli da tale regolamento, fermo restando che occorre tener conto, al riguardo, dei diritti e delle libertà altrui.

2) L’articolo 15, paragrafo 3, terza frase, del regolamento 2016/679

deve essere interpretato nel senso che:

la nozione di «informazioni» ivi menzionata si riferisce esclusivamente ai dati personali di cui il titolare del trattamento deve fornire una copia in applicazione della prima frase di tale paragrafo.

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